Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «trattamento sanitario»: qualsiasi trattamento medico, apportato con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi o estetici;

          b) «stato di incapacità»: lo stato psico-fisico di chi, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario cui deve essere sottoposto e di valutare le conseguenze sulla propria salute che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione;

          c) «mandato in previsione dell'incapacità»: il contratto, a titolo gratuito, con il quale una parte si obbliga, sotto condizione sospensiva dell'avverarsi di uno stato di incapacità dell'altra parte, a compiere tutti gli atti giuridici, patrimoniali e personali a quest'ultima spettanti;

          d) «dichiarazione anticipata di trattamento»: l'atto di volontà con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari che lo riguarderanno in previsione di un eventuale futuro stato di incapacità, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e all'assistenza religiosa.